Se anche voi, come me, siete stati vittime di un ritardo aereo o della cancellazione di un volo, state leggendo l’articolo giusto per avere tutte le indicazioni su come procedere per ottenere un rimborso ed un risarcimento dei danni subiti.

Ho vissuto molteplici disavventure in giro per il mondo ma difficilmente andavo in fondo alla vicenda perché non sapevo a chi rivolgermi e quale fosse il primo passo da compiere. È per questo motivo che oggi voglio condividere con voi i consigli dell’Avvocato Gianmarco Daniele, specializzato, tra le altre cose, anche in materia di diritti dei viaggiatori.

Gli ho rivolto alcune domande ispirate ai miei dubbi e alle mie curiosità che, in fondo, possono facilmente adattarsi alle vostre. Se desiderate contattare direttamente l’Avvocato Daniele, vi lascio i suoi recapiti in fondo a questo articolo oppure, in alternativa, potete scrivergli sul blog Buonasera Avvocà!



Qual è la prima cosa da fare in caso di ritardo aereo o cancellazione del proprio volo?!

Purtroppo, ad oggi, ritardi e cancellazioni dei voli si ripropongono con sempre più frequenza, spesso a causa del “traffico aereo”, ma a volte anche per problemi tecnici agli aeromobili oltre che per cause di forza maggiore; le compagnie aeree in questi casi hanno degli obblighi di assistenza nei confronti dei passeggeri.

Giunti in aeroporto, non appena edotti del ritardo prolungato e/o della cancellazione, è fondamentale recarsi al “gate”, qualora assegnato, oppure ad un punto di informazione della compagnia aerea presente in aeroporto al fine di conoscere quale sia l’entità effettiva del ritardo e, nel caso di cancellazione, quale sia l’offerta del vettore di un volo alternativo.

Qualora si intenda continuare il viaggio e non ottenere quindi il rimborso del biglietto, in caso di cancellazione la compagnia aerea deve difatti assicurare al passeggero un volo alternativo non appena possibile.

Nell’attesa, la compagnia aerea dovrà assistere il passeggero; nello specifico, qualora il ritardo sia superiore alle due ore ovvero, in caso di cancellazione e in attesa del volo alternativo, dovrà prestare la cosiddetta “assistenza a terra” prevista in ambito europeo dall’art. 9 del Regolamento n. 261/2004.

In concreto l’assistenza a terra consiste nella somministrazione di “… pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa …”, materialmente offerti con dei voucher da spendere presso i punti di ristoro ai “gate” e, qualora necessario, nel caso di partenza posticipata al giorno seguente, la sistemazione in albergo oltre che il trasferimento dall’aeroporto all’albergo.

Qualora un passeggero avesse bisogno, quest’ultimo ha diritto anche a “… due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica …”.

ritardo aereo

Esistono regole valide per tutti?

Possiamo dire che si applicano “regole” diverse a seconda della compagnia aerea coinvolta e dall’aeroporto di partenza; in definitiva, dipende concretamente in che parte del mondo ci si trovi come aeroporto di partenza e qual è la compagnia aerea.

In Europa abbiamo una tutela molto incisiva che presta molta attenzione ai diritti dei viaggiatori; le differenze attengono soprattutto al riconoscimento ed alla determinazione dei risarcimenti dei danni subiti dai passeggeri.

In materia di trasporto aereo l’Europa, con il Regolamento n. 261/2004 (che si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro (ndr. ad esempio Napoli – Italia), ovvero da un aeroporto situato in un paese terzo (ndr ad esempio New York – Stati Uniti) a destinazione di un aeroporto di uno Stato membro (ndr. ad esempio Napoli – Italia) qualora il volo sia operato da un vettore comunitario (ndr ad esempio Alitalia)) ha sicuramente inteso rafforzare la tutela del passeggero, riconoscendo, nel caso di cancellazione del volo e, a seguito di una interpretazione giurisprudenziale, anche in caso di ritardo prolungato del volo, la cosiddetta “compensazione pecuniaria”.

La compensazione pecuniaria, da riconoscersi solo se la compagnia aerea è responsabile dell’accadimento e non nel caso di causa di forza maggiore, non è altro che il riconoscimento predeterminato di una somma di danaro a titolo di risarcimento dei danni che si presume siano stati subiti a causa dei disservizi.

Il Regolamento ha il pregio di essere chiaro e schematico così da facilitare la comprensione dei diritti da parte del passeggero; nello specifico, a norma dell’art. 7 del Reg. 261/2004 “… i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari ad € 250,00 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri (ndr per esempio la tratta Napoli – Milano); € 400,00 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500,00 chilometri e per tutte le tratte comprese tra i 1500 e 3500 chilometri (ndr per esempio la tratta Napoli – Londra); € 600,00 per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b). (ndr per esempio la tratta Napoli – New York).

La compensazione pecuniaria non esclude la possibilità di vedersi riconosciuto, qualora ci siano i presupposti, un risarcimento supplementare.

ritardo aereo cancellazione volo

È vero che in caso di danno subito, è necessario conservare carta d’imbarco e qualsiasi altro documento inerente il viaggio? E se per vari motivi non ne se ne fosse più provvisti?

La cancellazione di un volo e, a seguito di varie sentenze, anche il ritardo prolungato per il Regolamento europeo n. 261/2004 è già presupposto, come detto prima, di un risarcimento detto “compensazione pecuniaria” nei casi in cui si applica il Reg. 261/2004.

Ferma la responsabilità del vettore, il sol fatto che si è verificata la cancellazione di un volo o un ritardo prolungato ha ingenerato il diritto al risarcimento del danno subito.

Il passeggero quindi ha già un diritto riconosciuto e ben determinato e deve solo farlo valere richiedendolo; pertanto occorrerà sempre conservare i titoli di viaggio per poter accedere al diritto a percepire la compensazione pecuniaria e/o ulteriori risarcimenti.

Se per qualsiasi motivo non si riesca ad essere più nella disponibilità del titolo di viaggio in originale o copia, in caso di diniego della compagnia aerea al risarcimento, quest’ultimo sarà quasi sicuramente precluso.



Tra i disagi c’è anche il danneggiamento e/o lo smarrimento del bagaglio. Cosa si può fare in questo caso?

In questo caso occorre essere tempestivi.

Dopo l’attesa ai nastri trasportatori, non appena si è consapevoli che il bagaglio è stato smarrito oppure è giunto danneggiato, occorre presentarsi all’ufficio “Lost & Found” per la redazione del PIR (Property Irregular Report). Il PIR è il passaggio preliminare ed indispensabile sia per consentire le ricerche del bagaglio in caso di smarrimento, che per ogni altra attività nel caso di danneggiamento. Aver redatto il PIR presso l’ufficio preposto è fondamentale per poter esercitare i propri diritti e richiedere un risarcimento, difatti, in mancanza, ogni richiesta sarà rigettata anche da un giudice.

Occorrerà conservare altresì il biglietto aereo e la ricevuta del bagaglio rilasciata all’atto della consegna ai banchi del check – in.

Tuttavia, il PIR è soltanto il primo passo: entro sette giorni, nel caso di danneggiamento, ovvero ventuno nel caso di smarrimento, occorrerà inoltrare una richiesta di risarcimento al vettore (compagnia aerea) a mezzo raccomandata a/R /PEC.

Al fine di determinare il risarcimento dei danni subiti secondo le norme stabilite dalla Convenzione di Montreal del 1999 e della Convenzione di Varsavia, ed ottenere quindi anche il risarcimento delle spese impreviste che si è stati obbligati ad affrontare a causa dello smarrimento del bagaglio, occorrerà conservare tutti gli scontrini.

A tal fine, per poter agevolmente collegare la spesa al viaggiatore “vittima” dello smarrimento del bagaglio, l’ideale è affrontare le spese pagando direttamente con il bancomat ovvero con la carta di credito.

Ovviamente, le spese per poter essere risarcite devono essere ritenute necessarie a soddisfare le esigenze che andranno valutate soggettivamente caso per caso; spese folli immotivate e/o sproporzionate e/o superflue resteranno a carico del viaggiatore.

Che diritti ha il passeggero quando il suo volo è cancellato e/o in ritardo di oltre due ore per cause di forza maggiore? Cosa si intende, soprattutto per causa di forza maggiore?

Un volo cancellato per causa di forza maggiore è un esempio di sfortuna del viaggiatore, che dovrà quindi subire gli effetti negativi del disagio senza poter richiedere alcuna “compensazione pecuniaria”.

La causa di forza maggiore è da intendersi come un evento che sfugge al controllo del vettore (compagnia aerea), una “circostanza eccezionale”, “fuori dalla norma”; un esempio tipico possono essere le avverse condizioni meteo qualora si manifestano in forma estrema (non potrà bastare un semplice e normale temporale).

In definitiva, la causa di forza maggiore determina un disagio dovuto da una cancellazione e/o un ritardo del volo, senza che possa essere attribuita la responsabilità alla compagnia aerea.

Nell’ottica dei diritti del viaggiatore, ovviamente è assicurata la partenza in ritardo ovvero, in caso di cancellazione, il diritto al rimborso ovvero all’imbarco su di un volo alternativo.

Stante l’assenza di responsabilità della compagnia aerea, sarà precluso il diritto alla compensazione pecuniaria.

Resta salvo però l’obbligo di prestare “l’assistenza a terra” prevista dall’art. 9 del Regolamento Europeo n. 261/2004 e quindi, come già detto, “… pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa …”, materialmente offerti con dei voucher da spendere presso i punti di ristoro ai “gate” e, qualora necessario, nel caso di partenza posticipata al giorno seguente, la sistemazione in albergo oltre che il trasferimento dall’aeroporto all’albergo.

Qualora un passeggero avesse bisogno, quest’ultimo ha diritto anche a “… due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica …”.

Quella dell’assistenza a terra è un’obbligazione della compagnia aerea nei confronti del passeggero riconosciuta in ogni caso, anche di forza maggiore, proprio perché è ideata per attenuare i disagi conseguenti al ritardo e/o cancellazione; il passeggero non può essere lasciato solo ma deve essere sempre assistito indipendentemente da una valutazione di responsabilità o meno del vettore.

Qualora la compagnia aerea fosse manchevole in tal senso, allora il viaggiatore potrà lamentare un danno e potrà avanzare una conseguente richiesta economica.

Ringrazio di cuore l’avvocato Daniele per aver voluto gentilmente rispondere alle mie curiosità e vi ricordo che potete contattarlo per una consulenza qualora abbiate subito un disagio durante la vostra vacanza!

Avvocato Giovanni Marco Daniele
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